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Art.1 (costituzione)
E' costituita con sede in Bologna l'Associazione
Culturale denominata "La Torre d'Avorio" con sede c/o il Centro
Bacchelli in Via Galeazza 2, Bologna.
Art.2 (riferimento)
"La Torre d'Avorio" è un'Associazione
Territoriale dotata di piena autonomia, conforme ai centri analoghi sul
territorio comunale, regionale, nazionale.
Art.3 (durata)
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art.4 (tipologia)
"La Torre d'Avorio" si pone come Associazione
a carattere volontario e non ha scopi di lucro. Pertanto le attività sono
autofinanziate dai partecipanti o sostenute da donazioni e contributi di Enti
pubblici o privati espressamente dichiarati.
L'Associazione non svolge in proprio alcuna attività commerciale, qualora
questa dovesse rendersi necessaria, sarà demandata ad apposita organizzazione
preesistente o da costituire. Gli eventuali avanzi economici derivati da diverse
attività vengono utilizzati per fini sociali di gestione o promozione.
Art.5 (finalità)
"La Torre d'Avorio" è un'Associazione
costituita per promuovere attività culturali, sociali e di carattere
aggregativo finalizzate allo sviluppo e al miglioramento della qualità della
vita dei cittadini, sia sul territorio che all'interno di centri polivalenti
come il Centro Bacchelli.
L'Associazione si propone pertanto di perseguire i seguenti scopi:
- Promuovere proposte culturali, ricreative, di
aggregazione, rivolte ai cittadini tutti, senza distinzioni di età, sesso,
provenienza, nel rispetto del diritto alla partecipazione nonché
finalizzate allo sviluppo delle capacità relazionali ed aggregative della
società locale;
- Organizzare e gestire attività culturali ludiche e
sportive come: convegni, concerti, dibattiti, feste, rassegne, tornei,
spettacoli vari, mostre manifestazioni attività editoriali di stampa e di
produzione audiovisivi, anche in concerto con altre organizzazioni aventi
fini analoghi;
- Gestire, in piena autonomia o in collaborazione con
Enti Pubblici o Privati, centri culturali, centri ricreativi, spazi ludici,
sale di lettura, spazi polivalenti, curando la programmazione delle attività,
la gestione degli spazi e delle attrezzature, l'organizzazione interna, i
rapporti con l'esterno, la ricerca di risorse, il rispetto dei regolamenti;
- Attivare corsi ed occasioni di formazione che
promuovano, coerentemente con i principi espressi nel presente Statuto, la
diffusione della cultura sul territorio;
- Attivare scambi interculturali con realtà
associative, gruppi o Enti di altra provenienza territoriale specialmente
all'interno dei paesi dell'Unione Europea;
- Contribuire alla realizzazione di programmi di
recupero ambientale e sociale per promuovere la diffusione della cultura del
rispetto e della salvaguardia del patrimonio comune.
Art.6 (luoghi e modi)
Per il perseguimento dei suddetti scopi l'Associazione
" La Torre d'Avorio " intende:
- Avvalersi oltre che della sede sociale, per le sue
attività, delle sedi più congeniali messe a disposizione da ogni altra
struttura pubblica o privata che renderà opportuna e disponibile;
- Assumere in proprio, o favorire, o collaborare a
ogni iniziativa utile per perseguire le finalità dello Statuto;
- Articolarsi temporaneamente in sezioni di lavoro,
gruppi di studio, con lo scopo di approfondire tematiche specifiche per aree
di interesse o problematiche trasversali.
Art.7 (requisiti dei soci)
Il numero di soci è illimitato.
All'Associazione possono aderire:
- Tutte le persone di ambo i sessi, indipendentemente
da convinzioni politiche, religiose, cittadinanza e professione;
- Collettivi e centri di iniziativa, circoli
culturali, associazioni e cooperative, nonché tutte le libere e volontarie
forme associative che si riconoscono nel presente Statuto.
Art.8 (tipi di soci)
I soci si dividono in fondatori, soci ordinari, soci
onorari, soci sostenitori, soci usufruitori.
I soci fondatori sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo e per i primi tre
esercizi dovranno far parte salvo rinuncia, del Consiglio Direttivo e hanno
diritto di voto e la durata della tessera è illimitata.
I soci ordinari possono aderire all'Associazione previa presentazione della
domanda di iscrizione e versamento della quota associativa e hanno diritto di
voto.
I soci usufruitori possono aderire all'Associazione previa presentazione della
domanda di iscrizione senza versamento della quota associativa e non hanno
diritto di voto.
I soci onorari, ovvero persone che per particolari attività o meriti vengono
iscritti all'Associazione su parere conforme del Consiglio Direttivo, non hanno
diritto di voto e la durata della tessera è illimitata.
I soci sostenitori, coloro che versano la quota sociale e aderiscono alle
iniziative dell'Associazione e non hanno diritto di voto.
Art.9 (ammissione)
Per essere ammessi a soci è necessario presentare
domanda al Consiglio Direttivo con le seguenti modalità e indicazioni:
- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza e codice fiscale;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle
deliberazioni degli organi sociali.
La presentazione e l'accettazione della domanda di
iscrizione da diritto immediatamente a ricevere la tessera sociale.
E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare tale ammissione
entro 30 giorni.
Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso entro
30 giorni. Le riammissioni saranno deliberate dall'Assemblea ordinaria alla sua
prima convocazione.
Art.10 (perdita della qualifica di socio)
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti
motivi:
- Dimissioni dell'interessato;
- Per decadenza dovuta alla perdita di qualcuno dei
requisiti di ammissione o per morosità nel pagamento della tessera e delle
quote sociali senza giustificato motivo. I soci decaduti per morosità
potranno essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione;
- Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo,
per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme
ed obblighi del presente Statuto, per aver recato danni morali o materiali
all'Associazione. A tale scopo il Consiglio Direttivo affronterà
l'argomento ogni qual volta dovesse rendersi necessario e le delibere
dovranno riferirsi alla volontà della maggioranza assoluta dei suoi soci
membri. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento
presentando ricorso entro 30 giorni al Consiglio dei Probiviri. Su tali
situazioni si pronuncerà l'Assemblea ordinaria dei soci alla sua prima
convocazione.
Art.11 (patrimonio sociale)
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- Da contributi, erogazioni, lasciti;
- Quota parte delle tessere;
- Quote derivate da iniziative specifiche e servizi di
autofinanziamento;
- Fondi di riserva;
- Beni immobili e mobili.
I contributi, erogazioni, lasciti possono essere:
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni
pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
- Contributi da organi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Altri tipi di contributi.
Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili
in nessun caso.
Art.12 (bilancio)
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio
al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31
marzo dell'anno successivo.
L'eventuale residuo attivo sarà devoluto come segue:
- Il 10% al fondo di riserva;
- Il rimanente a disposizione di iniziative specifiche
riguardanti i principi dell'Associazione e per il finanziamento di nuove
attrezzature.
Art.13 (organi)
Sono organi statuari dell'Associazione "La Torre
d'Avorio" l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Probiviri, il Collegio dei Sindaci Revisori.
Art.14 (Assemblea dei Soci)
L'Assemblea dei Soci viene convocata per annuncio
scritto, ad ogni socio, o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso
la sede sociale o luogo definito precedentemente.
L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:
- Giorno, ora e sede della prima convocazione con
almeno 10 giorni di preavviso;
- Giorno, ora e sede dell'eventuale seconda
convocazione con almeno 10 giorni di preavviso;
- Ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti
che saranno trattati;
- Eventualmente l'elenco dei soci radiati per un
qualsiasi motivo;
- Eventualmente un modulo di delega nel caso in cui il
socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;
- Nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della
nomina di cariche sociali, una lista degli aspiranti alle cariche.
L'Assemblea si riunisce almeno ogni anno per gli
adempimenti del presente statuto, come il bilancio preventivo, e in occasione di
convocazioni eccezionali (straordinarie).
L'Assemblea dei Soci viene riunita ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo
ritenga necessario, o qualora ne facciano richiesta almeno un terzo, arrotondato
per eccesso, degli iscritti. Hanno diritto di partecipare tutti gli iscritti
all'Associazione in conformità al presente statuto.
L'Assemblea dei Soci:
- Approva le linee generali del programma delle
attività;
- Elegge il Consiglio Direttivo;
- Procede alla nomina delle cariche sociali;
- Approva il bilancio consultivo e preventivo;
- Delibera su tutte questioni attinenti alla gestione
sociale.
Le Assemblee ordinarie sono valide in prima
convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci con diritto
di voto. In seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero
dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Le assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono
presenti almeno 2/3 dei Soci con diritto di voto, in seconda qualunque sia il
numero dei Soci con diritto di voto.
Tutte le decisioni dall'Assemblea dei Soci avvengono a voto palese.
Nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono approvate le proposte, se
non diversamente specificato, che raccolgono la maggioranza semplice dei voti
dei presenti anche per delega, degli aventi diritto al voto. Le decisioni prese
dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia
dissenzienti che assenti.
Art.15 (il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di
cinque a un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Almeno
un terzo del consiglio direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore e per
i primi tre anni di esercizio, deve essere composto da soci fondatori.
La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di
membro del Collegio dei Sindaci Revisori e/o del Collegio dei Probiviri.
All'atto dell'accettazione della carica i membri del Consiglio Direttivo devono
dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a
loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli Art.2382-2399
C.C.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fin a quando
l'Assemblea ordinaria non proceda al rinnovo delle cariche sociali.
Il Consigli Direttivo si riunisce ogni mese e ogni qual volta lo ritenga
necessario la presidenza o ne faccia richiesta un terzo, arrotondato per
eccesso, dei consiglieri; in assenza del Presidente l'Assemblea sarà presieduta
dal Segretario.
E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per
Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri Organi e
comunque sia di ordinaria amministrazione. Fanno eccezioni eventuali deleghe
ricevute dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo deve:
- Redigere i programmi di attività sociale previsti
dallo statuto sulla base delle delibere approvate dall'Assemblea dei Soci;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea;
- Redigere il bilancio;
- Compilare i progetti per l'impiego del residuo del
bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- Formulare il regolamento interno da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
- Deliberare circa l'ammissione, l'espulsione, la
radiazione dei soci;
- Deliberare circa le iniziative necessarie al
raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività
sociali e coordinamento delle stesse;
Incentivare la partecipazione dei soci alle attività
dell'Associazione.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi del
contributo di esperti nominati da Consiglio stesso. Detti esperti possono
partecipare alle riunioni con voto consultivo.
Art.16 (il Presidente)
Il Presidente ha rappresentanza e la firma sociale. In
caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al
Vice Presidente o ad un componente dell'ufficio di presidenza opportunamente
delegato.
Il Presidente pertanto potrà contrarre nel nome dell'Associazione tutte le
obbligazioni necessarie ed idonee al conseguimento dell'oggetto sociale,
precedentemente delegate e coerentemente con lo Statuto.
Art.17 (Sindaci Revisori)
Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organo di
controllo della spesa e del bilancio. Tale organo è eletto ogni tre anni
dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e tre supplementari e potrà
operare controlli sul bilancio dell'Associazione.
La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con quella di membro del
Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri. All'atto dell'accettazione
della carica i membri del Collegio dei Sindaci Revisori devono dichiarare, sotto
la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di
ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli Art.2382-2399 C.C.
Art.18 (Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia
della vita dell'Associazione ed è statautariamente preposto a dirimere le
controversie che insorgono tra singoli membri dell'Associazione esso è composto
da tre membri effettivi e tre supplementari che durano in carica tre anni.
La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio
Direttivo e/o del Collegio dei Sindaci Revisori. All'atto dell'accettazione
della carica i membri del Collegio dei Probiviri devono dichiarare, sotto la
propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di
ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli Art.2382-2399 C.C.
Art.19 (scioglimento dell'Associazione)
Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale
scioglimento dell'Associazione sono valide in prima convocazione quando sono
presenti almeno 2/3 dei Soci con diritto di voto, in seconda convocazione quando
siano presenti almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto, in terza
convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto.
La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa, in prima
convocazione, dalla maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti all'Assemblea o,
dalla seconda convocazione in poi, dalla metà più uno dei presenti.
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera, con maggioranza prevista, della
destinazione del patrimonio, dedotte le passività. Il patrimonio, in caso di
scioglimento, dovrà essere devoluto a favore di associazioni culturali senza
scopo di lucro o a Enti morali o di ricerca.
Art.20 (norme residuali)
Il presente Statuto deve essere osservato come atto
fondamentale dell'associazione; inoltre potrà essere modificato solo
dall'Assemblea straordinaria dai Soci, quando questa la riterrà opportuno.
I Regolamenti interni, le Disposizioni, ecc. emessi dalle Assemblee competenti,
nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno
dell'Associazione ed impegnano tutti i soci, anche se dissenzienti.
In caso in cui nello Statuto, nei Regolamenti interni, nelle Disposizioni, ecc.
siano previste più soluzioni per uno stesso argomento, sarà il Consiglio
Direttivo a stabilire quale applicare.
Art.21 (disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente Statuto decide
l'Assemblea con una maggioranza di almeno 2/3 dei partecipanti.
Bologna, il 23/09/1999
I soci Fondatori
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