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Statuto dell'Associazione

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Statuto
Regolamento

Art.1 (costituzione)

E' costituita con sede in Bologna l'Associazione Culturale denominata "La Torre d'Avorio" con sede c/o il Centro Bacchelli in Via Galeazza 2, Bologna.

Art.2 (riferimento)

"La Torre d'Avorio" è un'Associazione Territoriale dotata di piena autonomia, conforme ai centri analoghi sul territorio comunale, regionale, nazionale.

Art.3 (durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.4 (tipologia)

"La Torre d'Avorio" si pone come Associazione a carattere volontario e non ha scopi di lucro. Pertanto le attività sono autofinanziate dai partecipanti o sostenute da donazioni e contributi di Enti pubblici o privati espressamente dichiarati.
L'Associazione non svolge in proprio alcuna attività commerciale, qualora questa dovesse rendersi necessaria, sarà demandata ad apposita organizzazione preesistente o da costituire. Gli eventuali avanzi economici derivati da diverse attività vengono utilizzati per fini sociali di gestione o promozione.

Art.5 (finalità)

"La Torre d'Avorio" è un'Associazione costituita per promuovere attività culturali, sociali e di carattere aggregativo finalizzate allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, sia sul territorio che all'interno di centri polivalenti come il Centro Bacchelli.
L'Associazione si propone pertanto di perseguire i seguenti scopi:

  1. Promuovere proposte culturali, ricreative, di aggregazione, rivolte ai cittadini tutti, senza distinzioni di età, sesso, provenienza, nel rispetto del diritto alla partecipazione nonché finalizzate allo sviluppo delle capacità relazionali ed aggregative della società locale;
  2. Organizzare e gestire attività culturali ludiche e sportive come: convegni, concerti, dibattiti, feste, rassegne, tornei, spettacoli vari, mostre manifestazioni attività editoriali di stampa e di produzione audiovisivi, anche in concerto con altre organizzazioni aventi fini analoghi;
  3. Gestire, in piena autonomia o in collaborazione con Enti Pubblici o Privati, centri culturali, centri ricreativi, spazi ludici, sale di lettura, spazi polivalenti, curando la programmazione delle attività, la gestione degli spazi e delle attrezzature, l'organizzazione interna, i rapporti con l'esterno, la ricerca di risorse, il rispetto dei regolamenti;
  4. Attivare corsi ed occasioni di formazione che promuovano, coerentemente con i principi espressi nel presente Statuto, la diffusione della cultura sul territorio;
  5. Attivare scambi interculturali con realtà associative, gruppi o Enti di altra provenienza territoriale specialmente all'interno dei paesi dell'Unione Europea;
  6. Contribuire alla realizzazione di programmi di recupero ambientale e sociale per promuovere la diffusione della cultura del rispetto e della salvaguardia del patrimonio comune.

Art.6 (luoghi e modi)

Per il perseguimento dei suddetti scopi l'Associazione " La Torre d'Avorio " intende:

  1. Avvalersi oltre che della sede sociale, per le sue attività, delle sedi più congeniali messe a disposizione da ogni altra struttura pubblica o privata che renderà opportuna e disponibile;
  2. Assumere in proprio, o favorire, o collaborare a ogni iniziativa utile per perseguire le finalità dello Statuto;
  3. Articolarsi temporaneamente in sezioni di lavoro, gruppi di studio, con lo scopo di approfondire tematiche specifiche per aree di interesse o problematiche trasversali.

Art.7 (requisiti dei soci)

Il numero di soci è illimitato.
All'Associazione possono aderire:

  1. Tutte le persone di ambo i sessi, indipendentemente da convinzioni politiche, religiose, cittadinanza e professione;
  2. Collettivi e centri di iniziativa, circoli culturali, associazioni e cooperative, nonché tutte le libere e volontarie forme associative che si riconoscono nel presente Statuto.

Art.8 (tipi di soci)

I soci si dividono in fondatori, soci ordinari, soci onorari, soci sostenitori, soci usufruitori.
I soci fondatori sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo e per i primi tre esercizi dovranno far parte salvo rinuncia, del Consiglio Direttivo e hanno diritto di voto e la durata della tessera è illimitata.
I soci ordinari possono aderire all'Associazione previa presentazione della domanda di iscrizione e versamento della quota associativa e hanno diritto di voto.
I soci usufruitori possono aderire all'Associazione previa presentazione della domanda di iscrizione senza versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.
I soci onorari, ovvero persone che per particolari attività o meriti vengono iscritti all'Associazione su parere conforme del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto e la durata della tessera è illimitata.
I soci sostenitori, coloro che versano la quota sociale e aderiscono alle iniziative dell'Associazione e non hanno diritto di voto.

Art.9 (ammissione)

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con le seguenti modalità e indicazioni:

  1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
  2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La presentazione e l'accettazione della domanda di iscrizione da diritto immediatamente a ricevere la tessera sociale.
E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni.
Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso entro 30 giorni. Le riammissioni saranno deliberate dall'Assemblea ordinaria alla sua prima convocazione.

Art.10 (perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

  1. Dimissioni dell'interessato;
  2. Per decadenza dovuta alla perdita di qualcuno dei requisiti di ammissione o per morosità nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo. I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione;
  3. Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, per aver recato danni morali o materiali all'Associazione. A tale scopo il Consiglio Direttivo affronterà l'argomento ogni qual volta dovesse rendersi necessario e le delibere dovranno riferirsi alla volontà della maggioranza assoluta dei suoi soci membri. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento presentando ricorso entro 30 giorni al Consiglio dei Probiviri. Su tali situazioni si pronuncerà l'Assemblea ordinaria dei soci alla sua prima convocazione.

Art.11 (patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. Da contributi, erogazioni, lasciti;
  2. Quota parte delle tessere;
  3. Quote derivate da iniziative specifiche e servizi di autofinanziamento;
  4. Fondi di riserva;
  5. Beni immobili e mobili.

I contributi, erogazioni, lasciti possono essere:

  1. Contributi di privati;
  2. Contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. Contributi da organi internazionali;
  4. Donazioni e lasciti testamentari
  5. Rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. Altri tipi di contributi.

Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso.

Art.12 (bilancio)

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.
L'eventuale residuo attivo sarà devoluto come segue:

  1. Il 10% al fondo di riserva;
  2. Il rimanente a disposizione di iniziative specifiche riguardanti i principi dell'Associazione e per il finanziamento di nuove attrezzature.

Art.13 (organi)

Sono organi statuari dell'Associazione "La Torre d'Avorio" l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art.14 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci viene convocata per annuncio scritto, ad ogni socio, o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale o luogo definito precedentemente.
L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

  1. Giorno, ora e sede della prima convocazione con almeno 10 giorni di preavviso;
  2. Giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione con almeno 10 giorni di preavviso;
  3. Ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
  4. Eventualmente l'elenco dei soci radiati per un qualsiasi motivo;
  5. Eventualmente un modulo di delega nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;
  6. Nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche sociali, una lista degli aspiranti alle cariche.

L'Assemblea si riunisce almeno ogni anno per gli adempimenti del presente statuto, come il bilancio preventivo, e in occasione di convocazioni eccezionali (straordinarie).
L'Assemblea dei Soci viene riunita ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o qualora ne facciano richiesta almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli iscritti. Hanno diritto di partecipare tutti gli iscritti all'Associazione in conformità al presente statuto.
L'Assemblea dei Soci:

  1. Approva le linee generali del programma delle attività;
  2. Elegge il Consiglio Direttivo;
  3. Procede alla nomina delle cariche sociali;
  4. Approva il bilancio consultivo e preventivo;
  5. Delibera su tutte questioni attinenti alla gestione sociale.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Le assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei Soci con diritto di voto, in seconda qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto.
Tutte le decisioni dall'Assemblea dei Soci avvengono a voto palese.
Nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono approvate le proposte, se non diversamente specificato, che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti anche per delega, degli aventi diritto al voto. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Art.15 (il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Almeno un terzo del consiglio direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore e per i primi tre anni di esercizio, deve essere composto da soci fondatori.
La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Sindaci Revisori e/o del Collegio dei Probiviri. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli Art.2382-2399 C.C.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fin a quando l'Assemblea ordinaria non proceda al rinnovo delle cariche sociali.
Il Consigli Direttivo si riunisce ogni mese e ogni qual volta lo ritenga necessario la presidenza o ne faccia richiesta un terzo, arrotondato per eccesso, dei consiglieri; in assenza del Presidente l'Assemblea sarà presieduta dal Segretario.
E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. Fanno eccezioni eventuali deleghe ricevute dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo deve:

  1. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle delibere approvate dall'Assemblea dei Soci;
  2. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  3. Redigere il bilancio;
  4. Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
  5. Formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  6. Deliberare circa l'ammissione, l'espulsione, la radiazione dei soci;
  7. Deliberare circa le iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
  8. Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;

Incentivare la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi del contributo di esperti nominati da Consiglio stesso. Detti esperti possono partecipare alle riunioni con voto consultivo.

Art.16 (il Presidente)

Il Presidente ha rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente o ad un componente dell'ufficio di presidenza opportunamente delegato.
Il Presidente pertanto potrà contrarre nel nome dell'Associazione tutte le obbligazioni necessarie ed idonee al conseguimento dell'oggetto sociale, precedentemente delegate e coerentemente con lo Statuto.

Art.17 (Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organo di controllo della spesa e del bilancio. Tale organo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e tre supplementari e potrà operare controlli sul bilancio dell'Associazione.
La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Sindaci Revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli Art.2382-2399 C.C.

Art.18 (Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia della vita dell'Associazione ed è statautariamente preposto a dirimere le controversie che insorgono tra singoli membri dell'Associazione esso è composto da tre membri effettivi e tre supplementari che durano in carica tre anni.
La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Sindaci Revisori. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli Art.2382-2399 C.C.

Art.19 (scioglimento dell'Associazione)

Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'Associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei Soci con diritto di voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto.
La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa, in prima convocazione, dalla maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti all'Assemblea o, dalla seconda convocazione in poi, dalla metà più uno dei presenti.
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera, con maggioranza prevista, della destinazione del patrimonio, dedotte le passività. Il patrimonio, in caso di scioglimento, dovrà essere devoluto a favore di associazioni culturali senza scopo di lucro o a Enti morali o di ricerca.

Art.20 (norme residuali)

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dai Soci, quando questa la riterrà opportuno.
I Regolamenti interni, le Disposizioni, ecc. emessi dalle Assemblee competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i soci, anche se dissenzienti.
In caso in cui nello Statuto, nei Regolamenti interni, nelle Disposizioni, ecc. siano previste più soluzioni per uno stesso argomento, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.

Art.21 (disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto decide l'Assemblea con una maggioranza di almeno 2/3 dei partecipanti.

Bologna, il 23/09/1999

I soci Fondatori